(massima n. 1)
Integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (artt. 517 c.p. e 4, comma quarantanovesimo, L. 24 dicembre 2003 n. 350) la messa in vendita con la dicitura «Made in Italy» di un prodotto che non può considerarsi di origine italiana, in quanto la disciplina di settore (art. 4, comma sessantunesimo, L. n. 350 del 2003), considera tale marchio posto a tutela di merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine. (Fattispecie nella quale era stato messo in commercio con la dicitura «Made in Italy» un prodotto fabbricato all'estero per conto di un produttore italiano che aveva inviato prodotti semilavorati per l'assemblaggio secondo un modello predefinito; nell'occasione la Corte ha precisato che secondo gli artt. 23 e 24 Regolamento Cee n. 2913 del 12 ottobre 1992, il marchio «Made in Italy» può essere utilizzato quando il prodotto è interamente fabbricato in Italia o in Italia sia avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo, o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione).