(massima n. 1)
Il delitto di cui all'art. 517 c.p. è un reato di pericolo, nel quale l'obiettività giuridica è data dalla tutela dell'ordine economico, che deve essere garantito dagli inganni tesi ai compratori mediante l'uso di nomi, marchi e segni distintivi, che pur se non contraffatti, possono indurre in errore i compratori sull'origine, la provenienza e le qualità del prodotto. Basta, quindi, che l'inganno sia soltanto possibile in rapporto alla media dei compratori, i quali nel corso dei consueti acquisti e specialmente nei loro quotidiani rapporti con i venditori al dettaglio o con i gestori di pubblici esercizi, per la celerità e la scarsa ponderazione che caratterizzano tali rapporti, possono con grave facilità essere tratti in inganno. È in relazione a siffatto abituale atteggiamento del medio consumatore, il quale non porta il suo controllo su tutto ciò che è scritto nelle etichette apposte sulle bottiglie dalle quali gli vengono servite le bevande, che deve essere valutata l'attitudine del senso mendace a trarlo in inganno.