(massima n. 1)
In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, l'art. 517 c.p., tutela l'onestą degli scambi commerciali: pertanto č sufficiente ad integrare la condotta criminosa l'uso di un nome o marchio che, senza essere contraffatti, risultino idonei ad indurre in errore il consumatore circa l'origine, la provenienza o la qualitą del prodotto.