(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 1030 c.c., solo il titolo o la legge possono imprimere all'attività personale del proprietario di un fondo la natura di elemento integrante di una servitù prediale, con conseguente applicabilità della tutela possessoria, in luogo dei rimedi previsti normalmente per l'inadempimento delle obbligazioni. Pertanto, ove sia proposta un'azione di reintegrazione a tutela del possesso di una servitù di presa e derivazione d'acqua, lamentando il mancato deflusso dell'acqua per il rifiuto, da parte dell'obbligato, delle attività a ciò necessarie (nella specie: di azionare la pompa elettrica e di aprire la saracinesca), è necessaria, ai fini dell'ammissibilità dell'azione esperita, l'accertamento dell'esistenza di un titolo legale o convenzionale idoneo a ricondurre la suindicata attività ad una fattispecie complessa, costituita da una servitù prediale con obligatio propter rem ad essa strumentalmente collegata.