(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione instaurato dal datore di lavoro contro il decreto ingiuntivo per il pagamento di somme richieste dal lavoratore, dovendo la domanda del creditore opposto essere individuata in relazione alle richieste formulate con il ricorso per ingiunzione, č inammissibile la richiesta di una somma ulteriore avanzata con la memoria di costituzione, trattandosi di modificazione non consentita della domanda, senza che assuma alcun rilievo in contrario la eventuale accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, in quanto il regime di preclusione delle domande, eccezioni e conclusioni risponde, nel rito del lavoro, ad esigenze di ordine pubblico, attinenti al funzionamento del processo in aderenza ai principi di immediatezza, oralitā e concentrazione che lo informano. Trattandosi di modificazione inammissibile della domanda inizialmente formulata, non č configurabile in relazione ad essa il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello, in quanto la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice di pronunciarsi su di essa.