(massima n. 1)
Non č configurabile un rapporto di specialitā tra la fattispecie di cui all'art. 513 bis c.p. (reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia) ed il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, stante l'episodicitā della prima ipotesi incriminatrice e la natura associativa della seconda: ne consegue la possibilitā di un loro concorso.