(massima n. 1)
Si ha concorrenza sleale, rilevante secondo la previsione dell'art. 513 bis c.p., sia quando la violenza o la minaccia sono esercitate in maniera diretta contro l'imprenditore concorrente, sia quando il fine del controllo o del condizionamento delle attivitą commerciali, industriali o produttive sia perseguito indirizzando la violenza o la minaccia su soggetti terzi comunque legati, come clienti o collaboratori, da rapporti economici o professionali con l'imprenditore concorrente.