(massima n. 1)
L'art. 513 bis c.p. punisce soltanto quelle condotte illecite tipicamente concorrenziali (quali il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.) attuate, però, con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, non rientrando, invece, nella fattispecie astratta, gli atti intimidatori che siano finalizzati a contrastare o ostacolare l'altrui libera concorrenza. (Fattispecie nella quale è stata qualificata come minaccia la condotta del titolare di una ditta di trasporti, che aveva intimato al responsabile di una impresa concorrente di non avvalersi della collaborazione di un ex socio).