(massima n. 1)
Il concetto di reato unico richiamato dall'art. 122 c.p., concerne esclusivamente quel reato che, pur se produttivo di conseguenze pregiudizievoli per una pluralitą di persone, si realizzi attraverso un unico illecito penale al quale č correlata un'unica sanzione. Non rientra pertanto, agli effetti dell'art. 122 c.p., nella nozione di reato unico commesso in danno di pił persone l'ipotesi di azione unica concretizzante un concorso di reati in danno di pił persone, ovvero di pluralitą di azioni concretizzanti pił reati in danno di pił persone unificati dal vincolo della continuazione, nei quali casi la procedibilitą di ciascun reato č condizionata alla querela della rispettiva persona offesa.