(massima n. 1)
In tema di indivisibilità della querela sotto il profilo attivo, la previsione di cui all'art. 122 c.p. — per la quale il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse — non è applicabile nell'ipotesi in cui una sola azione comporti più lesioni della stessa disposizione penale, ledendo distinti soggetti in quanto, tale situazione integra un concorso formale di reati in danno di più persone in cui la reductio ad unum e cioè la rappresentazione unitaria è preordinata solo ad un più benevolo regime sanzionatorio che non incide sulla autonomia dei singoli reati, di guisa che, in tal caso, la procedibilità di ciascun reato è condizionata alla querela della rispettiva persona offesa.