(massima n. 1)
In tema di nomina di un curatore speciale per l'esercizio del diritto di querela, la norma di cui all'art. 121 c.p. tende, per quel che riguarda il rapporto tra genitore e figlio, ad evitare che il diritto di querela per fatti offensivi nei confronti del figlio non venga esercitato perché vi è un interesse contrastante del genitore, ma non può valere a rendere invalida una querela proposta dal genitore solo perché il figlio potrebbe avere un interesse personale ad evitare la punizione del colpevole. Una invalidità del genere non è prevista né può dedursi dal sistema, il quale tende anzi a favorire la proposizione della querela, stabilendo (art. 120, terzo comma, c.p.) che il minore che ha compiuto gli anni quattordici può proporre personalmente la querela ma non può anche impedire che contro la sua volontà la proponga il genitore. (Fattispecie in cui una madre aveva proposto nell'interesse dei figli minori querela per lesioni e percosse nei confronti del padre, con il quale aveva in atto procedimento di separazione personale, e costui assumeva che sarebbe stata necessaria la nomina di un curatore speciale ex art. 121 c.p. in quanto, avendo la moglie un interesse personale alla sua punizione, sussisteva un conflitto di interessi con i figli, dato che questi erano portatori di un proprio interesse al rispetto ed alla tutela della personalità del padre che avrebbero potuto far prevalere su quello alla sua punizione; la Cassazione ha ritenuto infondato tale assunto enunciando il principio di cui in massima).