(massima n. 1)
La nomina di un curatore speciale per l'esercizio del diritto di querela, nei casi regolati dall'art. 121 c.p., non trasferisce in capo all'interessato il diritto in questione, del quale resta titolare in via esclusiva la persona offesa dal reato, ma semplicemente lo abilita ad esercitarlo. Ne consegue che, quando il diritto si estingue per la morte della persona nel cui interesse è stato nominato il curatore, questi non può validamente proporre la querela.