(massima n. 1)
In tema di mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti, l'art. 117, secondo comma, c.p., con l'espressione «. . . il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena», lascia al giudice ampia discrezionalità nell'applicare l'attenuante predetta, collegata anche ai criteri generali dettati dall'art. 133 c.p. e non soltanto al risultato del confronto dei rispettivi apporti dell'intraneo, e dell'estraneo, al reato specifico contestato. (Nella specie, relativa a diniego dell'attenuante, il ricorrente sosteneva un criterio di automatismo nell'applicazione della stessa, mentre il giudice di merito aveva logicamente motivato sul punto dell'inopportunità della concessione con riferimento alla elevatissima intensità del dolo manifestata nella partecipazione al reato di contrabbando militare).