(massima n. 1)
Il reato di collusione in contrabbando costituisce una deroga al generale principio sancito dall'art. 115 c.p. che prescrive la non punibilitą sia dell'accordo per commettere un reato sia della istigazione, non seguita della commissione del reato. La natura eccezionale di tale previsione di punibilitą induce a ritenere che possano integrare la detta fattispecie solo quelle intese che abbiano per oggetto un contenuto specifico, concreto, determinato o eventualmente determinabile dalla successiva volontą delle parti e non quelle che abbiano un contenuto generico, incerto, legato ad evenienze future e non controllabili dalle parti stesse perché affidate al caso o a scelte di terzi.