(massima n. 1)
L'intossicazione o lo stato di tossicodipendenza che, ai sensi dell'art. 95 c.p. e con riferimento agli artt. 88 e 89 stesso codice, influisce sulla capacitā di intendere e di volere, č solo quella cronica, quella, cioč, che per il suo carattere ineliminabile e per l'impossibilitā di guarigione provoca alterazioni patologiche permanenti, tali da far apparire indiscutibile che ci si trovi di fronte ad una vera e propria malattia psichica.