(massima n. 1)
L'intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti di cui all'art. 95 c.p., in riferimento agli artt. 88 e 89 stesso codice, influisce sulla capacitą di intendere e di volere se e in quanto, per il suo carattere ineliminabile e per l'impossibilitą di guarigione, provoca alterazioni psicologiche permanenti, tali da far apparire indiscutibile che ci si trova di fronte ad una vera e propria malattia e che dal vizio di mente di cui agli artt. 88 e 89 c.p. debbono escludersi anomalie e forme di degenerazione del sentimento non conseguenti ad uno stato patologico.