(massima n. 1)
Non influisce sull'imputabilitą, ad eccezione del caso fortuito della forza maggiore, lo stato di intossicazione temporanea da assunzione di stupefacenti, che altera la capacitą di intendere e di volere soltanto correlativamente all'azione perturbatrice della droga durante la sua assimilazione nell'organismo umano, anche se lo stato di dipendenza venutosi a creare rende di fatto non facile, senza peraltro escluderlo, il recupero del tossicomane.