(massima n. 1)
La regola della modifica della competenza territoriale per effetto di sopravvenienza legislativa L. 11 febbraio 1992, n. 128 applicabile ai sensi dell'art. 5 c.p.c. vecchio testo per i giudizi pendenti al 1° gennaio 1993 e sino al 18 dicembre 1994, vale esclusivamente per i giudizi di primo grado con la preclusione prevista dall'art. 428 c.p.c., che consente il rilievo d'ufficio e l'eccezione relativi alla conseguente incompetenza sino all'udienza di discussione prevista dall'art. 420 c.p.c. Nelle controversie in grado d'appello vige, invece, la regola stabilita dall'art. 443 (Recte: art. 433 - N.d.R.) c.p.c. ai sensi della quale l'appello contro la sentenza del pretore si propone al tribunale nella cui circoscrizione ha sede il giudice adito che ha pronunciato la sentenza, restando, perciò, irrilevanti le modificazioni postume dei criteri determinativi della competenza di quest'ultimo.