(massima n. 1)
Il giudizio per il reato di omicidio di cui all'art. 586 c.p. (morte quale conseguenza non voluta dal responsabile di altro delitto doloso) č di competenza del tribunale, e non giā del pretore in quanto quest'ultimo puō conoscere soltanto dell'omicidio colposo previsto dall'art. 589 c.p. (Nella specie, relativa a morte di un operaio che, nell'eseguire con la fiamma ossidrica lavori in un magazzino in cui il proprietario deteneva abusivamente bossoli di granata di artiglieria, era rimasto vittima della deflagrazione dell'ordigno bellico, č stata emessa dal pretore sentenza di applicazione della pena per il reato di un omicidio colposo. Questa, a seguito di impugnazione del P.G., č stata annullata sul rilievo che il fatto contestato era inquadrabile nell'art. 586 c.p., dovendo il decesso essere attribuito quale conseguenza non voluta del reato di cui all'art. 2 L. n. 895 del 1967 costituito dal possesso delle munizioni poi esplose, e che il delitto di cui all'art. 586 esulava dalla competenza per materia del pretore).