(massima n. 2)
Nel concorso di persone nel reato qualora accanto al reato non voluto venga realizzato anche quello concordato, tutti i concorrenti rispondono di entrambi i reati, secondo le regole dettate dall'art. 81 c.p. per il concorso formale e materiale dei reati, salvo la diminuzione della pena prevista per il concorrente che non volle il reato diverso e più grave. La diversità di disciplina che caratterizza l'aberratio delicti plurilesiva ex art. 83 secondo comma, e la deviazione individuale del piano concordato, disciplinato dall'art. 116, nell'ambito del concorso di persone e l'impossibilità di applicare alla ipotesi di realizzazione cumulativa la regola contenuta nel secondo comma dell'art. 83, si spiega considerando che nell'ipotesi di concorso, contrariamente a quanto avviene nella realizzazione monosoggettiva, il concorrente, che affida ad altri (o anche ad altri) il dominio dell'accadimento, necessariamente si rappresenta, in relazione anche alla natura del reato concordato, che taluno dei partecipi possa andare oltre i limiti dell'accordo o che prenda di sua iniziativa delle decisioni autonome per superare le difficoltà, che possono insorgere durante l'esecuzione dell'impresa criminosa. Di conseguenza, qualora il reato diverso, commesso dall'esecutore materiale, si prospetti come lo sviluppo logico e prevedibile dell'accordo criminoso, nell'evolversi delle situazioni umane, egli risponde anche di tale reato a titolo di dolo e la pena per esso prevista, è diminuita, ove il reato realizzato sia più grave.