(massima n. 1)
Nell'ipotesi prevista dall'art. 82 c.p., l'errore cade non sull'oggetto giuridico ma sull'oggetto materiale e l'evento si considera commesso in danno della persona che si voleva offendere; questa finzione favorisce il reo il quale risponde di un solo reato, quello consumato. Nel caso disciplinato dall'art. 83 c.p., invece, l'evento voluto è di natura diversa da quello cagionato, nel senso che non vi è omogeneità tra il bene giuridico che si voleva ledere e quello effettivamente leso; sicché il fatto realmente commesso va posto a carico dell'agente in base al principio della causalità psichica.