(massima n. 2)
La norma dell'art. 586 c.p. concerne una fattispecie diversa da quella dell'art. 83 c.p. alla quale non può essere ricondotta come ipotesi particolare perchè, mentre l'art. 83 c.p. ha per oggetto il caso in cui il comportamento diretto alla produzione di un evento ne cagioni un altro soggettivamente od oggettivamente diverso, l'art. 586 c.p. riguarda l'ipotesi in cui da un delitto doloso derivi come conseguenza ulteriore l'offesa alla vita e all'incolumità altrui, prescindendo dal nesso causale tra comportamento ed evento e riconducendo tale nesso unicamente alla necessità di un rapporto di conseguenzialità tra un delitto doloso e l'evento morte o lesioni. Le fattispecie regolate dalle predette norme si differenziano perciò non sotto il profilo psicologico (ricondotto in entrambe le ipotesi alla volizione dell'evento, e perciò del reato che si intendeva porre in essere), ma per la disciplina del nesso di causalità, ricondotto per l'art. 83 c.p., alla condotta dell'agente e per l'art. 586 c.p. solo ed esclusivamente al delitto voluto e commesso, indipendentemente dall'avere l'agente cagionato l'evento per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato o per altre cause.