(massima n. 1)
Anche nella disciplina prevista dal nuovo codice di procedura penale l'attività del pubblico ministero in sede esecutiva conserva natura essenzialmente amministrativa e non giurisdizionale, per cui è da escludere che il provvedimento di c.d. «cumulo» adottato dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 663 c.p.p. acquisti, ancorchè non impugnato, carattere di irrevocabilità, dovendosi, al contrario ritenere che esso vada modificato o sostituito in relazione all'insorgere di fatti nuovi (sopravvenienza di nuovi titoli esecutivi, necessità di applicazione o di revoca di benefici, etc.), i quali impongano la ridefinizione della pena unica da espiare.