(massima n. 1)
In presenza di una pluralitā di condanne e di periodi di detenzione sofferti in tempi diversi non č possibile procedere ad un unico cumulo delle pene concorrenti e detrarre, poi, da detto cumulo la somma complessiva del presofferto in custodia cautelare, qualora tali periodi di conciliazione si riferiscono a condanne per reati commessi prima, durante e dopo la detenzione. In tal caso infatti il presofferto verrebbe calcolato anche con riferimento a reati commessi necessariamente, violando con il disposto dell'art. 657, comma 4, c.p.p., in base al quale la custodia cautelare e la pena espiata senza titolo sono computate solo con riferimento a reati precedentemente commessi.