(massima n. 1)
In tema di benefici penitenziari, indipendentemente dall'ammissibilitą o meno di uno scioglimento temporaneo e parziale del cumulo delle pene, onde poter attribuire ad un determinato titolo di reato ostativo, ai sensi dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, all'applicazione di detti benefici la parte della pena complessiva che gią risulti espiata, č comunque da escludere che il giudice dell'esecuzione possa, in via preventiva, dichiarare l'avvenuta espiazione di una parte della pena cumulata da imputare al reato ostativo.