(massima n. 1)
In tema di divieto di concessione dei benefici penitenziari ai condannati per taluni delitti, è legittimo lo scioglimento del cumulo delle pene ai fini della determinazione del momento in cui, avvenuta l'espiazione della pena relativa a quei delitti, il divieto non ha più ragione di operare in ordine alla pena residua.