(massima n. 1)
L'attenuante di cui all'art. 73 T.U. stupefacenti, pur nella più ampia articolazione che il testo normativo consente di attribuirle, non può avere, anche in concreto, valenza di circostanza attenuante soggettiva, agli effetti degli artt. 118 e 70 c.p., attenendo alla offensività del reato, potendosi essa ravvisare solo ove possa affermarsi che il fatto debba globalmente qualificarsi come lievemente lesivo dell'interesse protetto.