(massima n. 1)
La diminuzione della pena, in applicazione di una circostanza ad effetto speciale come quella di cui all'art. 5, L. 2 ottobre 1967, n. 895, non incontra il limite previsto dall'art. 67 c.p. Tuttavia, una volta determinata la pena per il riconoscimento delle circostanze ad effetto speciale, allorché si debba ulteriormente applicare la diminuzione per una circostanza attenuante comune, la pena definitiva non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.