(massima n. 1)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la riduzione di pena ex art. 444 c.p.p. ha una sua ragione di essere particolare e del tutto diversa da quella propria delle attenuanti e delle diminuenti. Essa, infatti, ha carattere meramente processuale e premiale e non ha alcuna attinenza al fatto criminoso o alla personalitą dell'imputato; inoltre, opera in un momento logicamente e temporalmente successivo a quello in cui operano le attenuanti o le diminuenti e, infine, non č oggetto di giudizio di bilanciamento e non incide affatto nella determinazione del termine di prescrizione del reato. Pertanto, dalla eterogeneitą della riduzione di pena ex art. 444 c.p.p. rispetto alla riduzione di pena dipendente dalla accertata esistenza di circostanze attenuanti ovvero di diminuenti, consegue la inapplicabilitą alla prima del limite posto dall'art. 67 c.p.