(massima n. 1)
La riduzione della pena di cui all'art. 444 c.p.p. ha carattere meramente processuale e premiale e non ha alcuna attinenza al fatto criminoso ed alla personalitą dell'imputato: essa pertanto non č assimilabile alla diminuzione conseguente al riconoscimento di una circostanza attenuante del reato ed alla medesima risulta quindi inapplicabile il limite di cui all'art. 67 c.p. (quarto del minimo edittale).