(massima n. 1)
Nella disciplina dell'art. 67 c.p. rientrano tutte le attenuanti, senza alcuna distinzione tra attenuanti attinenti all'imputabilità e attenuanti attinenti alla responsabilità o tra attenuanti comuni e attenuanti generiche. Pertanto, anche l'attenuante della minore età, che è circostanza inerente alla persona del colpevole, non può determinare, nel concorso di altre circostanze attenuanti, l'irrogazione della pena inferiore al minimo a dieci anni di reclusione se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo.