(massima n. 1)
I limiti alla diminuzione di pena nel caso di una sola attenuante o nel caso di concorso di più circostanze attenuante, previsti rispettivamente dagli artt. 65, primo comma n. 2 e 67, primo comma n. 2 del c.p., vanno coordinati col nuovo testo dell'art. 69 dello stesso codice ed interpretati nel senso che gli stessi si riferiscono a reati per i quali è prevista originariamente la pena dell'ergastolo, ma non hanno alcuna rilevanza quando per il reato base è prevista la pena della reclusione e l'ergastolo consegua per la ritenuta prevalenza delle aggravanti sulle attenuanti. In tal caso, per lo stesso principio, la prevalenza delle attenuanti può portare ad una riduzione della pena oltre i limiti indicati e fino a quelli consentiti dall'ultimo comma dell'art. 67 del c.p.