(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 67, cpv. c.p. non va intesa nel senso che la riduzione della pena, in caso di concorso di più circostanze attenuanti, va apportata nella misura massima di un quarto della pena - base, bensì nel senso che la pena da irrogare in concreto non può essere mai inferiore ad un quarto della pena - base.