(massima n. 1)
Non incorre in omessa motivazione il giudice di merito, il quale, nell'applicare un criterio eminentemente discrezionale, come quello relativo alla determinazione della pena da ridurre a seguito della concessione di una circostanza attenuante, si limiti a richiamare i principi di cui all'art. 133 c.p., purché la riduzione operata non sia cosģ irrisoria da richiedere una spiegazione specifica.