(massima n. 1)
Nell'ambito dell'aggravamento previsto dall'art. 118 c.p. rientrano tutti gli aspetti e le situazioni anche di natura processuale per le quali il fatto di un soggetto qualificato è sanzionato penalmente. Con la conseguenza che il reato di violenza sessuale commesso dal genitore come concorrente morale è punibile nei suoi confronti e nei confronti dell'autore materiale, stante la unicità del reato, che, siccome commesso dal genitore, la legge vuole perseguibile d'ufficio. Il principio non risulta inciso dalla novella del 7 febbraio 1990, n. 19, il cui art. 3 ha sostituito il vecchio art. 118 c.p., perché con essa è stato stabilito che sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono le circostanze concernenti i motivi, il dolo, la colpa e quelle inerenti alla persona del colpevole. Sicché le altre circostanze - tra cui la circostanza soggettiva del rapporto parentale tra l'agente e l'offeso, - sono soggette al pur novellato art. 59, comma 2, cioè sono valutate a carico dell'imputato se da lui conosciute o ignorate per colpa.