(massima n. 2)
La recidiva, pur potendo comportare in alcune ipotesi un aumento della pena superiore ad un terzo (art. 99, cpv. 2, c.p.), č una circostanza inerente alla persona del colpevole (art. 70 c.p.), e non gią ad effetto speciale. Conseguentemente, ove essa concorra con una circostanza aggravante ad effetto speciale, dovrą farsi luogo ad un duplice aumento di pena, non potendo trovare applicazione l'art. 63, cpv 3, c.p., secondo il quale si applica solo la pena stabilita per la circostanza pił grave. (Fattispecie qualificata dalla sussistenza della recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale e della circostanza aggravante di cui all'art. 80 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in tema di stupefacenti).