(massima n. 2)
In tema di circostanze aggravanti, la valutazione delle circostanze a carico dell'agente, in base all'art. 59, comma secondo, c.p., riguarda non solo quelle antecedenti o contemporanee alla condotta dell'agente, ma anche quelle successive. Peraltro, atteso che si può parlare di “conoscenza” o di “ignoranza per colpa” in relazione a dati già esistenti e non a quelli che vengono a essere integrati in un momento successivo alla condotta, deve ritenersi che, in relazione alle circostanze aggravanti successive alla condotta, la conoscenza o ignoranza per colpa significhino “previsione” o “prevedibilità” della circostanza. (Fattispecie in tema di circostanza aggravante per il reato di contrabbando di cui all'art. 295, comma secondo, lett. b), D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).