(massima n. 1)
In materia di atti arbitrari del pubblico ufficiale, l'art. 4 del D.lgt. 14 settembre 1944 n. 288 non prevede una circostanza di esclusione della pena ricadente sotto la disciplina dell'art. 59 c.p., ma dispone l'esclusione della tutela nei confronti del pubblico ufficiale che se ne dimostri indegno: essa pertanto trova applicazione solo in rapporto ad atti che obbiettivamente e non soltanto nell'opinione dell'agente, concretino una condotta arbitraria. (Fattispecie in tema di resistenza a pubblico ufficiale commessa nel corso di una perquisizione domiciliare).