(massima n. 2)
Poiché, in tema di estradizione, vige il principio, dettato dall'art. 696 c.p.p., di prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale, in forza del quale le disposizioni del codice trovano applicazione solo quando i rapporti con le autoritā straniere non siano disciplinati da convenzione internazionale e dalle norme di diritto internazionale, č esclusa l'applicabilitā dell'art. 710 c.p.p. in materia di estradizione passiva suppletiva nei rapporti tra Italia e Stati Uniti d'America, regolati dal Trattato di estradizione Italia-Usa firmato a Roma il 13 ottobre 1983. (Sulla base di tale assunto, la S.C. ha ritenuto la manifesta infondatezza, per pretesa violazione del principio di eguaglianza, della questione di legittimitā costituzionale dell'art. 710 c.p.p., aggiungendo peraltro che non si potrebbe comunque porre un problema di disparitā di trattamento tra norme che disciplinano diversamente l'estradizione suppletiva dall'estero e verso l'estero, tenuto conto che l'art. 710 c.p.p. - che subordina alla stessa procedura prevista per l'estradizione primaria l'estensione dell'estradizione ad altro fatto dall'Italia verso l'estero - č norma processuale interna alla quale non sarebbe logico pretendere che gli Usa si adeguino, essendo razionale che ciascuno Stato preveda, in materia di modalitā concrete attinenti alla procedura di estradizione, norme corrispondenti al proprio diritto processuale).