(massima n. 1)
In tema di bancarotta, mentre, dal punto di vista oggettivo, non è dubbio che l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire, dal punto di vista soggettivo, si richiede la generica consapevolezza, da parte del primo, che l'amministratore effettivo, distrae, occulta, dissimula, distrugge o dissipa i beni sociali ovvero espone o riconosce passività inesistenti, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi nei quali l'azione dell'amministratore di fatto si è estrinsecata. Tuttavia, tale consapevolezza non può essere semplicemente desunta dal fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore. (Fattispecie nella quale la carica di amministratore era stata attribuita ad una cittadina extracomunitaria. La cassazione, nell'enunciare il principio di diritto sopra riportato, ha annullato la sentenza impugnata evidenziando che il giudice di merito aveva sostanzialmente addossato alla predetta una responsabilità a titolo colposo, la quale, viceversa, può valere solo ai fini delle obbligazioni civili, correlate a determinate omissioni dell'amministratore, ma non per il delitto di bancarotta fraudolenta, per il quale è imprescindibile il dolo).