(massima n. 1)
Se più sono i titolari della posizione di garanzia ovvero dell'obbligo di impedire l'evento, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge e, in particolare, ciascuno per andare esente da responsabilità neppure può invocare neppure l'esaurimento del rapporto obbligatorio, fonte dell'obbligo di garanzia e l'eventuale subingresso in tale obbligo di terzi, ove il perdurare della situazione giuridica si riconduca alla condotta colpevole dei primi. (Alla luce di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di secondo grado che, in un procedimento per omicidio colposo contestato ai prevenuti nella qualità di progettista e direttore dei lavori relativi alla costruzione dell'edificio nel cui giardino era avvenuto il decesso del minore, precipitato dentro un pozzo artesiano, aveva escluso la responsabilità degli stessi rilevando, tra l'altro, che l'adempimento della prestazione prevista dalla fonte contrattuale aveva escluso la permanenza della posizione di garanzia in capo agli stessi nella specifica qualifica e che nella posizione era subentrato altro soggetto, nella specie il responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune, proprietario dell'immobile).