(massima n. 1)
La individuazione della titolaritā di una posizione di garanzia da parte di un medico nei confronti di un paziente non č subordinata alla presenza di rapporti giuridici con la struttura sanitaria ma all'effettivo esercizio dell'attivitā svolta, anche per atto di volontaria determinazione, che comporti conseguentemente l'assunzione degli obblighi connessi a quella posizione, direttamente scaturenti dalle funzioni di fatto esercitate. (In applicazione di tale principio č stata ritenuta irrilevante l'assenza di un rapporto di lavoro tra un medico Ģesternoģ, e la clinica dove era stata operata una donna).