(massima n. 1)
Sussiste la responsabilitā del direttore dei lavori della ditta incaricata della collocazione di un impianto di distribuzione di gas metano per la morte di un pedone caduto all'interno di una voragine formatasi lungo la strada, nel punto in cui sono stati effettuati i lavori per la sistemazione della conduttura di metano, in quanto l'evento č dipeso dal difettoso ripristino del manto stradale, consistito, in particolare, nell'aver sistemato le tubazioni ad una profonditā di interramento inferiore a quella prevista dalla normativa vigente (D.M. 24 novembre 1984). (La Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato ritenendo immune da vizi logici la sentenza con cui il giudice di merito aveva escluso che la pioggia abbondante, caduta al momento del fatto, potesse aver rappresentato una causa sopravvenuta, idonea ad escludere il nesso causale ai sensi dell'art. 41 comma secondo c.p., individuando nella inidonea ricopertura del manto stradale la concausa dell'apertura improvvisa della buca).