(massima n. 1)
Il medico psichiatra č titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, anche se questi non sia sottoposto a ricovero coatto, ed ha, pertanto, l'obbligo - quando sussista il concreto rischio di condotte autolesive, anche suicidiarie - di apprestare specifiche cautele. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato l'affermazione di responsabilitą del primario e dei medici del reparto di psichiatria di un ospedale pubblico per omicidio colposo in danno di un paziente che, ricoveratosi volontariamente con divieto di uscita senza autorizzazione, si era allontanato dal reparto dichiarando all'infermiera di volersi recare a prendere un caffč al distributore automatico situato al piano superiore, ed ivi giunto si era suicidato gettandosi da una finestra).