(massima n. 1)
In tema di omicidio colposo in danno di lavoratori esposti ad amianto, non č sufficiente per ritenere sussistente il nesso di causalitą affermare che l'esposizione a polveri di amianto viene indicata da leggi scientifiche universali e probabilistiche come causa dell'asbestosi, del tumore polmonare, del mesoltelioma pleurico e delle placche pleuriche, essendo, invece necessario accertare che la malattia che ha afflitto il singolo lavoratore sia insorta, si sia aggravata o si sia manifestata in un pił breve periodo di latenza per effetto dell'esposizione a rischio, cosģ come verificata. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di assoluzione di un dirigente di un'azienda per non essere stato provato il nesso di causalitą tra la sua condotta, omissiva delle misure a tutela dei lavoratori esposti ad amianto, e l'evento morte di un operaio, avendo il predetto dirigente assunto la posizione di garanzia per appena sei mesi ed in un periodo in cui vi era anche stata contrazione dell'orario di lavoro, rispetto alla durata complessiva dell'esposizione alle polveri di amianto del lavoratore deceduto).