(massima n. 1)
Il vigente codice penale, nel regolare il rapporto di causalità, ha accolto il principio dell'equivalenza delle cause o della conditio sine qua non, secondo cui le cause concorrenti che siano da sole sufficienti a determinare l'evento sono, tutte e ciascuna, causa dell'evento stesso. Ne consegue che il nesso di causalità può escludersi solo se si verifichi una causa autonoma, rispetto alla quale la precedente sia da considerare tamquam non esset e trovi, nell'attività dell'imputato, soltanto l'occasione per svilupparsi; cioè quando detta causa si trovi nella serie causale in modo eccezionale, atipico e imprevedibile; mentre il medesimo nesso non può escludersi allorché la condotta posta in essere dall'imputato abbia soltanto accelerato la produzione dell'evento destinato comunque a compiersi.