(massima n. 1)
In tema di omicidio colposo, allorquando l'obbligo di impedire l'evento ricada su pił persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalitą tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'art. 41, comma primo, c.p.. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha confermato la responsabilitą dell'imputato in ordine al reato di omicidio colposo, provocato dal malfunzionamento di una caldaia installata dallo stesso imputato senza l'osservanza delle norme all'uopo previste, ritenendo che la condotta imprudente delle vittime che avevano omesso di provvedere nel corso degli anni alla manutenzione dell'impianto non costituisse fatto eccezionale ed atipico idoneo ad interrompere il nesso di causalitą).