(massima n. 1)
La durata delle pene accessorie temporanee conseguenti di diritto alla condanna e fissata dalla legge solo nel massimo, quando non sia stata espressamente determinata dal giudice, č eguale a quella della pena principale inflitta. (Nella specie, relativa a ritiro della patente e divieto di espatrio irrogati come effetto della condanna per delitto in tema di stupefacenti, il giudice di primo grado aveva genericamente applicato in sentenza le pene accessorie «per la durata minima di legge ». In relazione a tale formula la Corte ha ritenuto che essa non potesse interpretarsi come riferita a un sol giorno, ma dovesse intendersi come ragguagliata al periodo di durata della pena principale, purché non oltre i limiti del massimo edittale previsto per le sanzioni accessorie e, di conseguenza, ha giudicato corretta l'individuazione, da parte del giudice dell'esecuzione nella durata di un anno pari alla pena della reclusione inflitta dal giudice della cognizione quella delle pene accessorie ).