(massima n. 1)
Agli effetti dell'art. 37 c.p., pena accessoria di durata espressamente determinata dalla legge č anche quella per la quale la legge contempli un minimo ed un massimo spettando in tali casi al giudice, nell'ambito di tale intervallo temporale, stabilirne la concreta durata ricorrendo ai criteri di cui all'art. 133 c.p.