(massima n. 1)
In tema di pene accessorie, quando la durata di una pena accessoria temporanea č determinata dalla legge solo nella misura massima, non trova applicazione il principio dell'uniformitā temporale tra pena accessoria e pena principale previsto dall'art. 37 cod. pen., ma spetta al giudice determinarne in concreto la durata applicando i parametri di cui all'art. 133 cod. pen.